La Corte ritiene che un'autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi non si sia protratta oltre la primavera del 1980. [...] Eventuali - non compiutamente dimostrate - manifestazioni di disponibilità personale del sen. Andreotti successive a tale periodo sono state semplicemente strumentali e fittizie [...]. Ne deriva che, in relazione al periodo in questione, la impugnata statuizione assolutoria, che ha negato la sussistenza della contestata condotta associativa, deve essere senz'altro confermata.
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Per contro, in punto di fatto i convincimenti cui sono pervenuti i primi giudici in relazione al periodo precedente sono stati, come si è visto, ampiamente rettificati dalla Corte, che ha ritenuto la sussistenza:
- di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con Fon. Salvo Lima, ma anche con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo, essi pure peraltro organicamente inseriti in Cosa Nostra;
- di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile a un'esplicitata negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell'imputato; il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze - di per sé, non sempre di contenuto illecito - dell'imputato o di amici del medesimo; la palesata disponibilità e il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell'imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi, ma anche di un'effettiva sottovalutazione del fenomeno mafioso [...];
- della travagliata, ma non per questo meno sintomatica ai fini che qui interessano, interazione dell'imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo l'azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l'atteggiamento arrogante assunto dal Bontate.
Si tratta [...] di valutare giuridicamente i comportamenti dell'imputato al fine di verificare se gli stessi integrino o meno la contestata partecipazione all'associazione criminale. [...] Il delitto di associazione per delinquere (capo A della rubrica) è ormai estinto per prescrizione, essendo decorso, dalla primavera del 1980 epoca dei fatti, un termine ampiamente superiore ai necessari 22 anni e 6 mesi. [...]
I fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là dell'opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il sen. Andreotti ha avuto piena consapevolezza che suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l'assassinio del presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza. Di questi fatti, comunque si opini sulla configurabilità del reato, il sen. Andreotti risponde, in ogni caso, dinanzi alla Storia, così come la Storia gli dovrà riconoscere il successivo, progressivo e autentico impegno nella lotta contro la mafia, [...]
Dovendo esprimere una valutazione giuridica sugli stessi fatti, la Corte ritiene che essi non possano interpretarsi come una semplice manifestazione di un comportamento solo moralmente scorretto e di una vicinanza penalmente irrilevante, ma indichino una vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa, apprezzabilmente protrattasi nel tempo.
Si deve ritenere, in primo luogo, che la manifestazione di amichevole disponibilità verso i mafiosi sia stata consapevole ed autentica e non meramente fittizia. [...] Fino alla primavera del 1980 [...], non vi è traccia nell'attività politico-istituzionale di Andreotti di un impegno antimafia che possa giustificare il convincimento che la amicizia palesata ai mafiosi fosse soltanto simulata. Del resto, ad ultimativo conforto dell'assunto, basta considerare proprio la assolutamente indicativa vicenda che ruota attorno all'assassinio dell'on. Piersanti Mattarella.
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L'imputato ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione all'associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all'ambiente siciliano, il quale, nell'arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di un'esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di un'organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell'Isola:
a) chieda e ottenga, per conto di suoi sodali, a esponenti di spicco dell'associazione interventi paralegali, ancorché per finalità non riprovevoli;
b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione;
c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti;
d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso;
e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati;
f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi;
g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici - e non meramente fittizi - di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori [...] di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento dell'organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale.
Alla stregua dell'esposto convincimento, si deve concludere , che ricorrono le condizioni per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel merito fondate le censure dei pm appellanti. Non resta allora che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per prescrizione.
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