RSS e Facebook

Feed RSS di Pressante

Segui Pressante su Facebook

Ultimi commenti

Utenti Online

 57 visitatori e 8 utenti online

Statistiche

Utenti : 2733
Contenuti : 1753
Link web : 33
Tot. visite contenuti : 4820865
2732 registrati
0 oggi
11 questa settimana
207 questo mese
Ultimo: SwaraFrotcownAl

Adsense

Sergio e l'asilo politico in Svizzera PDF Stampa E-mail
Ambiente e salute - Ambiente e salute
Scritto da Administrator   
Mercoledì 07 Maggio 2008 13:01
Sergio Sedia prosegue nella sua battaglia di richiesta di asilo politico alla Svizzera ed il suo caso cattura grande attenzione da parte della stampa svizzera, non di quella italiana...
E' una battaglia dura ma altamente simbolica, che Sergio sta portando avanti a nome di tutti i cittadini di una terra, la Campania, stuprata e contaminata da decenni di sversamenti di rifiuti tossici di ogni tipo e provenienti da ogni parte d'Italia e non solo.
Sergio mi ha inviato la scansione dell'articolo del giornale svizzero "La Regione Ticino" pubblicato ieri. Lo riporto di seguito.

Sedia ricorre al Taf: "L’Italia ci perseguita"
Si è rivolto al Tribunale amministrativo federale il napoletano cui l’Ufficio della migrazione ha negato l’asilo politico "Le discariche di rifiuti velenosi mettono a rischio la nostra vita, la Svizzera ora potrebbe tutelarla applicando la legge"

di Marino Molinaro e Andrea Manna

«La Svizzera ci tuteli dallo Sta­to italiano che ci perseguita». Non demorde Sergio Sedia, l’econo­mista 34enne residente nel cosid­detto ‘triangolo della morte’ in provincia di Napoli che a gen­naio aveva chiesto asilo politico al Ticino rivendicando per sé e la moglie incinta il diritto alla salu­te poiché ritiene che la sua vita sia messa in pericolo dalla pre­senza, nella Regione Campania, di migliaia di discariche abusive contenenti rifiuti tossici, chimi­ci e nucleari.
Sedia negli scorsi giorni ha in­terposto ricorso al Tribunale am­ministrativo federale (Taf) di Berna con copia al Parlamento europeo e alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu). Lo ha fatto dopo che il Consiglio di Sta­to ticinese a metà gennaio gli aveva risposto che la richiesta di asilo andrebbe inoltrata alle au­torità federali e non a quelle can­tonali; dopo che a fine febbraio l’Ambasciata svizzera a Roma fa­cendo da filtro aveva rispedito al mittente la sua richiesta; e dopo che a fine marzo l’Ufficio federa­le della migrazione, preposto al­l’analisi della richiesta quale pri­ma istanza, gli aveva risposto picche rilevando che non vi sa­rebbero indizi sul fatto che la fa­miglia Sedia sia perseguitata dal­lo Stato italiano.


Infatti proprio l’essere perse­guitati da uno Stato è uno dei re­quisiti previsti dalla Legge fede­rali sull’asilo (Lasi) affinché pos­sa essere accolta la domanda. ‘‘Sono rifugiati – recita l’articolo 3 capoverso 1 – le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi­denza, sono esposte a seri pregiu­dizi a causa della loro razza, reli­gione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi’’. E ‘‘sono pregiudizi seri – specifi­ca il capoverso 2 – segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi­chica insopportabile’’.
Ebbene, dopo il no dell’Ufficio della migrazione sono bastati po­chissimi giorni a Sergio Sedia per mettere su due Cd-Rom una « copiosa documentazione carta­cea e video – come si legge nel ri­corso – della catastrofe annuncia­ta » che a suo avviso prova sia la reale mesa in pericolo della salu­te della popolazione campana (il ‘‘gruppo sociale esposto a seri pregiudizi’’, come richiede la Lasi) sia l’inattività e la colpa dei politici comunali, provinciali, re­gionali e nazionali nella malage­stione dei rifiuti urbani e di quel­li provenienti da altre regioni e da svariate attività industriali (‘‘l’esposizione a pericolo della vita e dell’integrità fisica’’, come prevede il capoverso 2). I Cd-Rom allegati al ricorso contengono do­cumenti scientifici sulla conta­minazione da diossine, sul nesso fra discariche e tumori, sull’in­cremento della mortalità per tu­mori nella distretto 73 dov’è si­tuato il Comune di Sedia, nonché vari servizi giornalistici che evi­denziano le colpe delle istituzio­ni locali e nazionali (per esempio la Corte di giustizia dell’Unione europea un mese fa ha criticato lo Stato italiano ritenendo inade­guato il suo sistema di smalti­mento della spazzatura, a partire dalla mancata conformità delle norme sulle discariche approva­te nel 2003 dal governo Berlusco­ni con la direttiva Ue del 1999 che definisce la nozione di rifiuti pe­ricolosi).

Nel ricorso l’avvocato di Sedia ritiene che l’Ufficio della migra­zione abbia «voluto dare un’inter­pretazione illogica ed espressa­mente letterale» alle norme sull’a­silo a fronte della richiesta di Se­dia. Quando invece «è evidente, così come documentato dal mate­riale fornito e dal copioso mate­riale presente sulla stampa mon­diale e sulle più autorevoli riviste scientifiche, che si tratta nella fat­tispecie di una situazione persi­stente di pregiudizio alla vita del­la popolazione locale, nonché di una pressione psicologica insop­portabile dovuta al timore di per­dere la vita».
Il legale evidenzia pure che «attraverso l’interpretazione del­la vostra Legge sull’asilo politico si è voluto escludere la responsabi­lità dello Stato italiano perché Stato di diritto, così come eviden­zia la Carta costituzionale dello stesso». È invece «evidente il con­trario» perché dalla documenta­zione «emerge una condotta omis­siva, ovvero di favoreggiamento di chi ha determinato tale situa­zione di pericolo a carico della po­polazione, in quanto uno Stato di Diritto, come quello da voi erro­neamente citato, aveva l’obbligo di prevenire, intervenendo per evi­tare la catastrofe e ridurre gli effet­ti terrificanti dei contaminanti, e di aiutare le popolazioni vittime di tutto ciò». Lo Stato italiano «non facendo nulla per evitare tale catastrofe e non intervenendo nemmeno per limitare gli effetti devastanti sulla salute dei cittadi­ni, crea inequivocabilmente una situazione persecutoria continua nei confronti delle popolazioni col­pite da questo flagello».

Il diritto alla salute

Quale dunque «l’autentico si­gnificato del «vostro civilissimo articolo 3»? Esso, si legge nel ri­corso, «è la massima espressione di protezione della vita di ogni es­sere umano». La giurisprudenza mondiale «insegna che le norme che regolano il diritto di protezio­ne della vita devono essere inter­pretate in modo più elastico possi­bile ovvero nella direzione della tutela della vita stessa e non nella negazione di tale protezione. Que­sto scorretto modo di lettura va nella direzione di negazione della protezione e quindi favorisce la morte e mette comunque in perico­lo la vita negando la protezione a chi dalla morte vuole sfuggire». Perciò «quando vengono lesi quei diritti fondamentali degli es­seri umani attraverso qualunque forma di malvagità (e la condotta omissiva e passiva è sicuramente una di queste forme) come nel caso in questione, dove le popolazioni del territorio del ricorrente sono falcidiate da un Olocausto silen­zioso quale quello della morte e della sofferenza anche psicologica attraverso il propinamento di so­stanze tossiche, si rende necessa­ria una tutela ad opera di un vero Stato di diritto (l’auspicio è che sia la Svizzera, ndr) che abbia il coraggio di contrastare quello Stato di non-diritto (l’Italia, ndr) che con le sue gravi condotte non ha saputo tutelare e garantire il diritto alla salute e il diritto alla vita di alcuni cittadini. È logico, corretto e umano pensare che l’in­terpretazione unica e reale del vo­stro articolo 3 della Legge sull’asi­lo sia tale da prendere in conside­razione solo ciò che la legge corret­tamente ha disciplinato, ovvero norme nate per proteggere la vita». La parola al Taf.